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Tabelle ministeriali delle sostanze psicotrope e stupefacenti

aryaman

Holofractale de l'hypervérité
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29 Sept 2008
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Eh sì, con questo decreto il Metilone va illegale in quanto sostituisce l'anello aromatico con il CH2OO.

Problemaccio, in una botta hanno reso molto più difficile da interpretare la lista di sostanze illegali, si avvicinano sempre di più ad un analogue act (di fatto questa è una legge contro gli analoghi, non so quante ce ne fossero prima di decreti che a priori davano addosso a sostituenti in generale), e molti rc sono stati tagliati fuori.

Signori, fate sparire tutto da casa e fate buoni report = D
 

angel10

Holofractale de l'hypervérité
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6 Juil 2010
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arimane a dit:
Teoricamente in questa aggiunta non dovrebbe essere incluso il 4-FA. Il 2-amino-1-fenil-1-propanone ha un doppio legame con l'ossigeno (dal quale l'"one"), che il 4-FA non ha:

481.gif


4-fluoroamphetamine-4-fmp-4-fa-pal-303.jpg


Stesso discorso vale per il catinone, che ha il doppio legame con l'ossigeno e del quale quindi la 4-FA non è considerabile una modifica, circa, anche se a vedere basta togliere l'ossigeno, aggiungere il fluoro e abbiamo fatto la 4-FA.

Starei comunque molto attento, purtroppo qui è un macello riuscire a capire cosa è legale e cosa no... dire che tutte le sostanze che sostituiscono il 2-amino-1-fenil-1-propanone sono illegali rende difficile e pericolosa la vita a chiunque non abbia nozioni nemmeno così basilari di chimica organica. E chissà quando escono poi questi comunicati, nella tabella ministeriale ancora non ci sono.

Anche perché come dice nell'articolo loro guardano agli altri paesi europei, ed in UK il 4-FA è illegale in quanto sostituente della feniletilammina (in pratica in una sola botta han fatto fuori centinaia di sostanze, così), quindi magari non è esplicitamente illegale, ma meglio avere un buon avvocato e comunque stare attenti
Lo stesso discorso potrebbe applicarsi al 2-FA? O essendo legato in un altro punto quest'ultimo è sicuramente (se così possiamo dire ormai) fuori da questo decreto?
 

aryaman

Holofractale de l'hypervérité
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29 Sept 2008
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Esattamente, cambia la posizione del F ma non c'è il doppio legame con l'ossigeno, quindi, almeno per ora e ripeto, non do alcuna sicurezza in ciò, dovrebbe esser fuori dalla normativa
 

angel10

Holofractale de l'hypervérité
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6 Juil 2010
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Qualcuno mi può aiutare a capire se lo stesso discorso potrebbe farsi per 2-FMA e 4-FMA? Io credo che anche esse non rientrino nel divieto, però vorrei esserne più sicuro perché tra poco ospiterò il cugino di 4° grado che vive in Tanzania che le porta entrambe sempre con sé.
 

khoral

Neurotransmetteur
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25 Mai 2012
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Riguardo alle benzodiazepine, vi informo che sono state spostate tutte in classe E (fatta eccezione mi pare per il flunitrazepam)

Quindi tavor (lorazepam) e minias (lormetazepam) sono farmaci qualsiasi, con ricetta ripetibile.
Non c'è l'obbligo di conservare la ricetta, anzi non si può proprio perché non te la danno in triplice copia, ma una sola e la devi dare al farmacista.

COMUNQUE VI CONSIGLIO DI NON DIVENTARE DIPENDENTI DALLE BENZO: nel senso, non dovete entrare nell'ottica di dire "IO DORMO SOLO CON IL MINIAS".
Prendetele solo quando siete agitati o quando siete davvero insonni.
 

flcl

Sale drogué·e
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7 Mar 2010
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OT Dio che brutta esperienza che ho avuto io con il minias! Gli effetti sono funzionali ma sono stato più di una settimana con un bruciore pazzesco ogni qual volta andavo ad urinare! Poi leggendo il libretto illustrativo ho letto che può dare questo tipo di disturbo e ho smesso subito. Nel giro di qualche giorno fortunatamente è passato tutto!
 

Jackjack

Sale drogué·e
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15 Mar 2010
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Delucidazione: essendo la 2c-b e la 2c-i già schedate, data la somiglianza di struttura della famiglia delle 2c, sarebbero rese tutte illegali secondo la normativa italiana?
 

aryaman

Holofractale de l'hypervérité
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29 Sept 2008
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No, non dovrebbero. Le 2c-x si differenziano per un gruppo, al posto di un Cloro (C) c'è magari un fosforo (P), o un Bromo (B), e queste differenze sono tali da farle uscire di tabella.
 

wlady

Matrice périnatale
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21 Juin 2012
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Scusate quindi sono illegali anche tutti gli isomeri, gli esteri, ecc. degli analoghi?
non so bene se questo (DEET) è prorio uno steriosomero del 4-mec ma di certo è un'isomero e questo metterebbe illegale quasi tutti i prodotti antizanzara?:
C12H17NO - Wikipedia, the free encyclopedia
Questa legge non specifica neanche cosa sostituire nelle varie molecole quindi per esempio sull'azoto potrei sostituire tutta la struttura del catinone e tenere solo l'atomo di azoto e ciò renderebbe illegale tutte le molecole che contengono azoto!!!
Questa legge è stata scrita da degli incompetenti che non hanno tenuto conto di molte cose ed inoltre frena la ricerca scientifica mettendo illegali a priori delle molecole che potrebbero avere qualche utilizzo medico o altro. Potevano almeno fare lo sforzo di tradurre la legge inglese e copiarla dove le cose erono specificate bene e perlomeno era stata fatta da persone competenti...
 

aryaman

Holofractale de l'hypervérité
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29 Sept 2008
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Questa legge non specifica neanche cosa sostituire nelle varie molecole quindi per esempio sull'azoto potrei sostituire tutta la struttura del catinone e tenere solo l'atomo di azoto e ciò renderebbe illegale tutte le molecole che contengono azoto!!!
Scusa, non ho capito il tuo post, questo passaggio in particolare. Puoi rielaborarlo?
 

Flits

Neurotransmetteur
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5 Mar 2013
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L' ultimo aggiornamento del 2012 riporta, come molti tristemente sapranno, il 4-fa ed il 4-ma, ossia:

4 Fluoroamfetamina((RS)-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina)4-FA
4-Metilamfetamina1-(4-metilfenil)propan-2-amina4-MA
Strutture similari come il 4-FMA non risultano ancora inclusi. Qualcuno sa se rientrino negli analoghi e quindi automaticamente in ban ?




Ministero della Salute

Decreto 24 ottobre 2012

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Inserimento nella Tabella I delle sostanze: Metossietamina, 4-Metilamfetamina, CP 47,497, CP 47.497-omologo C8, 4-Fluoroamfetamina e 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano. (12A11823)(G.U. Serie Generale, n. 264 del 12 novembre 2012)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente dellaRepubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacentie sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione deirelativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testounico»; Viste, in particolare, la tabella I del testo unico che indica lesostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso e latabella II del testo unico, suddivisa in cinque sezioni, che indicale sostanze che hanno attivita' farmacologica e sono pertanto usatein terapia in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso; Visto il comma 2 dell'art. 14 del testo unico che dispone: «Nelletabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presentetesto unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali ancherelativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri neicasi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed aipreparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta esplicitaeccezione»; Considerato che la sostanza Metossietamina e' un analogoN-etilderivato della ketamina, sostanza psicoattiva gia' inclusanella tabella I del testo unico, con effetti psicoattivi di maggiorepotenza rispetto della ketamina; Vista la segnalazione del 14 marzo 2012 con cui il DipartimentoPolitiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri,attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapidaper le droghe, ha comunicato alcuni casi di intossicazione acutacorrelati all'assunzione di Metossietamina e una serie di sequestridella sostanza in questione proveniente dall'Olanda e acquistata viainternet; Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore diSanita', reso con nota del 17 aprile 2012, favorevole all'inserimentodella Metossietamina nella tabella I del testo unico, inconsiderazione dei marcati effetti psicoattivi ketamino-simili dellamolecola e della stretta analogia in termini di struttura ed effetticon altre molecole psicoattive gia' sotto controllo per legge; Considerato che la 4-metilamfetamina e' un analogo metilato delleamfetamine con proprieta' stimolanti, anoressizzanti e psichedelichenell'uomo; Vista la segnalazione del 25 ottobre 2011 con cui il DipartimentoPolitiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri,attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapidaper le droghe, ha comunicato 5 casi di decesso e 3 casi diintossicazione acuta correlati all'assunzione di 4-metilamfetaminaverificatesi in Europa; Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore diSanita', reso con nota del 12 aprile 2012, favorevole all'inserimentodella 4-metilamfetamina nella tabella I del testo unico in coerenzacon altri anoressizzanti di tipo amfetaminico, in ragione dei segnidi tossicita' riscontrati nell'animale e degli effetti psichedeliciprodotti nell'uomo e in considerazione delle gravi intossicazionicorrelate all'assunzione della suddetta sostanza; Considerato che il CP 47,497 e CP 47,497-omologo C8 hanno unastruttura chimica correlata a quella del Delta-9-THC, sostanzapsicoattiva gia' inclusa nella tabella I del testo unico, e cheagiscono a livello dei recettori cannabinoidi con una maggiorepotenza rispetto al Delta-9-THC; Vista la segnalazione del 30 gennaio 2012 con cui il DipartimentoPolitiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri,attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapidaper le droghe, ha comunicato che i cannabinoidi sintetici CP 47,497 eCP 47,497-omologo C8 sono stati individuati in polveri sequestratenell'area di Milano e nell'area di Torino; Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore diSanita', reso con nota del 17 aprile 2012, favorevole all'inserimentodelle suindicate sostanze nella tabella I del testo unico, inconsiderazione della tossicita' di tali sostanze che le accomuna adaltre sostanze psicoattive gia' incluse nella tabella I del testounico, e tenuto conto della disponibilita' di tali sostanze anche nelterritorio italiano; Considerato che la 4-Fluoroamfetamina e' un analogo dellaamfetamina, gia' inclusa nella tabella I del testo unico e che agiscecome stimolante del sistema nervoso centrale; Considerato che il 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano e' unafenetilamina strettamente correlata all'MDMA(Ecstasy), sostanza gia'inclusa nella tabella I del testo unico; Vista la segnalazione del 27 aprile 2012 con cui il DipartimentoPolitiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri,attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapidaper le droghe, ha comunicato l'identificazione delle sostanze4-Fluoroamfetamina e 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano in polverisequestrate nell'area di Torino e nell'area di Como; Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore diSanita', reso con nota 24 maggio 2012, favorevole all'inserimentodelle sostanze 4-Fluoroamfetamina e 5,6-Metilendiossi-2-aminoindanonella tabella I del testo unico, tenuto conto dell'esistenza di unrischio concreto per la salute pubblica determinato dalladisponibilita' di tali molecole attraverso il web; Visti i pareri del Consiglio Superiore di Sanita', espressi nellaseduta del 10 luglio 2012, favorevoli all'inserimento nella tabella Idel testo unico delle sostanze: Metossietamina, 4-Metilamfetamina, CP47,497, CP 47.497-omologo C8, 4-Fluoroamfetamina e5,6-Metilendiossi-2-aminoindano; Visto il parere del Dipartimento Politiche Antidroga dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 26 luglio2012, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unicodelle sostanze su indicate; Considerato che tali sostanze risultano ampiamente disponibiliattraverso la rete internet e quindi facilmente acquistabili anchenel territorio italiano e rappresentano pertanto un rischio concretoper la salute pubblica; Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle su indicatesostanze nella tabella I del testo unico a tutela della salutepubblica; Decreta: Art. 1 1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, leseguenti sostanze: Metossietamina, denominazione comune; 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone, denominazionechimica; MXE, MKET, altra denominazione; 4-Metilamfetamina, denominazione comune; 1-(4-metilfenil)propan-2-amina, denominazione chimica; (4-MA), altra denominazione; CP 47,497, denominazione comune; (2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilottan-2-il)fenolo,denominazione chimica; CP 47.497-omologo C8, denominazione comune; (2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilnonan-2-il)fenolo,denominazione chimica; Cannabicicloesanolo, altra denominazione; 4 Fluoroamfetamina, denominazione comune; ( (RS)-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina), denominazione chimica; (4-FA), altra denominazione; MDAI, denominazione comune; 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano, denominazione chimica. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 2012 Il Ministro della salute: Balduzzi
 

macco

Glandeuse pinéale
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19 Mar 2013
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In italia quindi è depenalizzato il consumo e il possesso(che io sappia anche di modestissime quantità) di droghe ma non sussiste reato penale, si va in contro alla "sola" sanzione amministrativa. Ma la sanzione amministrativa non è soltanto di tipo pecunario? Per quel che mi risulta se si viene trovati con anche meno di un grammo di droga addosso si viene accusati di spaccio. Quindi il possesso di droga concretamente non esiste(questo con la legge Fini-Govanardi).
Ho trovato un articolo(del 31 gennaio 2013 su Repubblica) riportante il commento del senatore Carlo Giovanardi su una decisione presa dalla Corte di Cassazione (che afferma che è' "penalmente irrilevante" il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti sia nell'ipotesi di "mandato all'acquisto" sia in quella del "acquisto comune"). Questo è quanto dice Giovanardi:"Il consumo di droga in gruppo non è reato se non c'è la cessione. In Italia il consumo di droga è depenalizzato da molto tempo. Quindi, se alcune persone si trovano a cena e ognuno consuma la sua droga non è reato. Se invece uno vende la droga agli altri c'è una cessione, e quindi spaccio. E lo spaccio è reato".

Ma allora il possesso di modeste quantità di droga per utilizzo proprio, e non per fini di spaccio, è reato oppure no? E chi decide la quantità di principio attivo che si può portare dietro? La cosa non mi è molto chiara :paranoid:
 

Nullè

Holofractale de l'hypervérité
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ogni caso è diverso dall'altro, dipende molto da giudice, tribunale e avvocato alla fin fine...
 

Schope

Elfe Mécanique
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macco a dit:
In italia quindi è depenalizzato il consumo e il possesso...

Non "anche di modestissime quantità" ma Solo di modestissime quantità, riconducibili all'uso personale. Quando queste sconfinano la soglia allora scatta l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e quindi l'illecito penale. La sanzione amministrativa può essere di tipo pecuniario e/o accessorio ovvero sospensione o impossibilità di conseguire per un certo periodo patente e porto d'armi per esempio. In realtà non è corretto parlare di "grammo di droga" perché è il principio attivo quello che conta, che viene stabilito tramite analisi tossicologica. Giustamente però come ha scritto Nullé "dipende", in quanto le quantità soglia di principio attivo scritte in tabella I esistono in realtà soltanto a fini indiziari (senza contare che le sostanze di cui viene specificata la quantità detenibile per uso personale sono pochissime rispetto al totale in tabella), quindi dipende molto da chi esamina il caso nei vari livelli. Questo non vuol dire però che non esista il possesso di sostanza stupefacente per uso personale: se mi trovano con tre canne o due dosi di ero o di coca o due pastiglie di MD (o un blotter di LSD, ma se non ricordo la soglia per uso personale è sotto i 150, quindi lì andrebbe valutato tutto tramite analisi tossicologica), ecc. non possono di certo aprire un fascicolo per possesso ai fini di spaccio.

Per rispondere alla tua ultima domanda, di nuovo, il possesso di modeste quantità ai fini di consumo personale non è reato penale ma illecito amministrativo. Ovvero te la confiscano, la fanno analizzare, stabiliscono se rientra nelle quantità di principio attivo per essere considerato uso personale, la bruciano, e a seconda dei tuoi precedenti, del tuo atteggiamento al momento della confisca e dell'eventuale colloquio in prefettura, decidono se lasciarti andare con un invito a smettere o in casi estremi multarti, sospenderti la patente e invitarti al SerT a tenere un colloquio con specialisti.

Tra l'altro quella citazione di giovanardi è stata rettificata da una recente sentenza della Cassazione che trovi anche qui sul forum (avevo aperto io il thread) che sosteneva che l'ipotesi di mandato all'acquisto non costituisce reato. Ovvero se io vado a comprare qualche grammo di fumo, mandato da quegli amici della cena, e una volta tornato li distribuisco tra i miei amici, è si una cessione (regalare o vendere è penalmente uguale), ma secondo la cassazione non costituisce reato penale ma rientra nell'illecito amministrativo. E' un importante precedente (delibera a sezioni unite) ma non è comunque legge quindi è meglio non appoggiarsi troppo.
 

macco

Glandeuse pinéale
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19 Mar 2013
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Ok è tutto chiaro ora. Non sapevo che c'era una dose massima entro la quale il possesso rientra per fini di uso personale, avevo letto e capito che al di là della quantità il solo essere in possesso di droga veniva giudicato a fini di spaccio. Anche se era effettivamente molto strana come cosa. Ad ogni modo è una legge che crea non poche ambiguità e interpretazioni, ed è fastidioso a volte che non sia chiaro cosa sia legale o meno, lasciando perdere il fatto, poi, che di per sè è una legge che forse andrebbe corretta ed adeguata, dal momento che una politica proibizionista non è mai la strada migliore.
Ti ringrazio(e ringrazio anche nullè) per tutto :)
 

chimpun

Matrice périnatale
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17 Avr 2013
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Qualcuno mi può dire se l'etilfenidato è tabellato?, non lo ho visto nella web, ma non so se è tabellato recentemente.
 

angel10

Holofractale de l'hypervérité
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6 Juil 2010
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Schope a dit:
Non "anche di modestissime quantità" ma Solo di modestissime quantità, riconducibili all'uso personale.
Che dovrebbe essere pari a 0,5 g di sostanza. O meglio, sarebbe di principio attivo, di THC, quindi sarebbe piùdi 0,5 g di cannabis... ma nella pratica chissà perché lo applicano (quasi) sempre diveramente.
 

chimpun

Matrice périnatale
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17 Avr 2013
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Qualcuno mi può rispondere? L'etilfenidato è un analogo del metilfenidato ma non lo vedo nella tabella, oppure nelle ultimi decreti, quindi è illegale o no?, vorrei sapere prima di acquistarlo...
 
Haut